Art. 6

Art. 6

In vigore dal 27 ott 1986
1. L'aiuto può essere erogato, interamente o in parte, sotto forma di contributo in conto capitale o di abbuono di interessi su prestiti. 2. I contributi del Fondo per le operazioni di cui all' possono essere concessi alle seguenti categorie di beneficiari: pubblici poteri, enti locali organismi vari, imprese, cooperative o privati. 3. a) Non è ammesso il cumulo degli aiuti concessi nel quadro del presente programma comunitario con quelli concessi a norma di altre disposizioni del regolamento del Fondo o dei regolamenti (CEE) n. 2615/80 e (CEE) n. 215/84. b) Inoltre, gli aiuti di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettere d), e), f) e g), non possono avere l'effetto di ridurre la partecipazione delle imprese beneficiarie a meno del 20 % della spesa globale.
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