Art. 10

Art. 10

In vigore dal 27 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE (1) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 147 del 14. 6. 1986, pag. 4, e GU n. C 194 dell'1. 8. 1986, pag. 7. (3) GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 189. (4) GU n. C 263 del 20. 10. 1986, pag. 35. (1) GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 5.
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