Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 ott 1986
1. Gli Stati membri riscuotono in due quote, a carico dei fabbricanti di zucchero e dei fabbricanti d'isoglucosio, il contributo di riassorbimento i cui importi sono fissati all'articolo 32 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81. Per ogni campagna di commercializzazione interessata, tale riscossione ha luogo anteriormente al 15 dicembre della campagna in causa per la prima quota che costituisce un acconto e anteriormente al 15 dicembre seguente la detta campagna per la seconda quota che costituisce il saldo da pagare. 2. L'importo dovuto da ciascuna impresa produttrice di zucchero e da ciascuna impresa produttrice d'isoglucosio a valere quale prima quota, è calcolato moltiplicando la somma delle quote A e B dell'impresa interessata applicabili durante la campagna di commercializzazione in causa, per l'80 % dell'importo del contributo di riassorbimento fissato all'articolo 32 bis, secondo il caso, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabile nella regione in cui detta impresa è stabilita. Tuttavia, se dal calcolo di cui al primo comma risulta che la totalità degli importi dovuti dall'insieme delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici d'isoglucosio stabilite nella stessa regione, è superiore a quella che risulterebbe, con lo stesso calcolo, prendendo in considerazione il quantitativo di produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per la stessa regione, lo Stato membro in causa adegua l'importo dei contributi di riassorbimento dovuto da ogni impresa produttrice di zucchero e da ogni impresa produttrice d'isoglucosio risultante dal calcolo di cui al prima comma, Per l'adeguamento di cui al secondo comma, lo Stato membro applica all'importo dei contributi di riassorbimento, calcolati secondo il primo comma per ogni impresa in causa, un coefficiente che esprime il rapporto tra il quantitativo di produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per l'insieme delle imprese della regione in causa e la somma delle quote A e B attribuite per la campagna di commercializzazione considerata alle imprese produttrici di zucchero e d'isoglucosio stabilite nella stessa regione. 3. L'importo dovuto da ciascuna impresa produttrice di zucchero e da ciascuna impresa produttrice d'isoglucosio a valere quale seconda quota, è calcolato moltiplicando la produzione definitiva A e B dell'impresa interessata, constatata conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1443/82 per la campagna di commercializzazione in causa, per l'importo del contributo di riassorbimento fissato all'articolo 32 bis, secondo il caso, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabile nella regione in cui detta impresa è stabilita, previa sottrazione dell'importo riscosso a carico di detta impresa come prima quota. Tuttavia, se dal calcolo di cui al primo comma risulta che la totalità degli importi dovuti dall'insieme delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici d'isoglucosio stabilite nella stessa regione è superiore a quella che risulterebbe, con lo stesso calcolo, prendendo in considerazione il quantitativo di produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per la medesima regione, lo Stato membro in causa applica, per il calcolo di cui al primo comma, agli importi dei contributi di riassorbimento fissati all'articolo 32 bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 per la regione in questione, un coefficiente che esprime il rapporto tra il quantitativo di produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per l'insieme delle imprese della regione interessata e la produzione definitiva A e B di zucchero e d'isoglucosio constatata, per la campagna di commercializzazione considerata, per l'insieme delle imprese di questa stessa regione. 4. Ai fini dell'applicazione dei pragrafi 2 e 3 gli Stati membri procedono, per ogni impresa produttrice di zucchero e per ogni impresa produttrice d'isoglucosio, al computo dell'importo che essa deve pagare: a) come prima quota del contributo di riassorbimento, anteriormente al 1o novembre della campagna di commercializzazione in causa; b) come seconda quota del contributo di riassorbimento, anteriormente al 1o novembre seguente la campagna di commercializzazione in causa.
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