Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 ott 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I punti 1, 6 e 7 dell' si applicano rispettivamente a decorrere dal 1o luglio 1986, dal 1o agosto 1986 e dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 4.
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