Art. 7

Art. 7

In vigore dal 1 ott 1986
1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati. 2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo: - A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono ai tipi A I, A II o A III, - R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e che non appartengono ai tipi R I o R III, - R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e che non appartengono al tipo R III. 3. Il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco con un vino atto a produrre un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un vino da tavola bianco di tipo A I.
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