Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3020:oj#art-2