Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 36. (3) GU n. C 305 del 26. 11. 1985, pag. 3. (4) Vedi pagina 68 della presente Gazetta ufficiale. (1) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 22.
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