Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 set 1986
A decorrere dal 4 ottobre 1986 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 91.04 (Codice Nimexe 91.04-tutti i numeri) // Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili // //
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2997:oj#art-1