Art. 8

Art. 8

In vigore dal 26 set 1986
1. In caso di applicazione dell', l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all', paragrafo 2, restando inteso che il primo giorno dell'uscita dall'ammasso non è compreso nel periodo di ammasso contrattuale. 2. Qualora l', paragrafo 2, venga applicato prima dell', l'ammassatore deve immediatamente rimborsare un importo pari alla differenza tra l'anticipo dell'aiuto e l'importo dell'aiuto calcolato in conformità del paragrafo 1 e dell'. La cauzione di cui all', paragrafo 2 è svincolata proporzionalmente all'importo rimborsato.
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