Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 set 1986
Il periodo di ammasso è di due, tre, quattro, cinque, sei, o sette mesi, a scelta dell'ammassatore che indica la sua preferenza unitamente alla domanda di cui all', paragrafo 1, primo comma. 2. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e a richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %. L'anticipo non può essere superiore all'importo dell'aiuto corrispondente al periodo di ammasso contrattuale. Se dei quantitativi sotto contratto sono esportati in conformità dell' del pagamento anticipato, in sede di calcolo dell'anticipo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali quantitativi. L'anticipo viene convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto di ammasso. 3. La cauzione di cui al paragrafo 2, primo comma, è costituita, a scelta dell'ammassatore, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai requisiti prescritti dallo Stato membro in cui è costituita la cauzione. 4. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, la cauzione di cui al paragrafo 2, primo comma, viene immediatamente svincolata quando: a) il diritto definitivo alla somma concessa a titolo di anticipo è stato stabilito, ovvero b) la somma concessa, maggiorata del 20 %, è stata rimborsata.
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