Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 set 1986
La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 29,569 ECU per il trimestre dal 1o ottobre al 31 dicembre 1986.
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