Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22. (4) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 19.
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