Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30. (4) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 18. (5) GU n. L 323 del 4. 12. 1985, pag. 12.
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