Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19. (4) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 27. (5) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
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