Art. 2
In vigore dal 16 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. C 159 del 26. 6. 1986, pag. 6.
(2) GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 191.
(3) GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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