Art. 1
In vigore dal 15 set 1986
1. Dal 1o ottobre al 30 novembre 1986 nella Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985, il dazio della tariffa doganale comune per le melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 6,4 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 300 tonnellate.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni
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