Art. 1
In vigore dal 15 set 1986
1. La Spagna comunica ogni mese alla Commissione entro e non oltre il 10 di ciascuno dei mesi in questione, i quantitativi dei prodotti elencati nell'allegato e originari degli Stati Uniti d'America che sono stati immessi in consumo sul suo territorio nel corso del mese precedente direttamente o dopo essere stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro.
2. Tali comunicazioni riguardano le importazioni effettuate dal 1o luglio al 31 dicembre 1986. Tuttavia, le comunicazioni relative al periodo che precede la data d'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere trasmesse al più tardi entro 10 giorni dalla data d'entrata in vigore.
Storico versioni
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