Art. 1
In vigore dal 12 set 1986
A decorrere dal 16 settembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Tailandia:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 42.03 (codice Nimexe 42.03-21) // Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artifiali o ricostituiti: B. Guanti, comprese le muffole: I. di protezione per qualunque mestiere // //
Storico versioni
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