Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 set 1986
Le domande per i suddetti certificati ad hoc devono contenere le informazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2874/82 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/86 (5), nonché il nome e l'indirizzo del fabbricante dei prodotti ed una dichiarazione che indichi se trattasi di « bramme » o di « blumi e/o pure billette ».
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