Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 20. (5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1. (6) GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 40. (7) GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 20. (8) GU n. L 166 del 4. 7. 1979, pag. 6. (9) GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 14. (10) GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 10. (11) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 11.
Storico versioni

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