Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente o forme simili // // // // //
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