Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 set 1986
1. Il contingente tariffario di cui all', paragrafo 1, è diviso in due parti. 2. Una prima parte di questo contingente, cioè 16 400 tonnellate, è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell', sono valide sino al 14 febbrario 1987, ammontano ai quantitativi indicati in appresso: 1.2 // Stati membri // (in tonnellate) // Benelux // 813 // Danimarca // 13 945 // Germania // 1 226 // Francia // 416 3. La seconda parte del contingente, cioè 3 600 tonnellate, costituisce la riserva. 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui la consenta il saldo disponibile della riserva.
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