Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 set 1986
Lo Stato membro interessato comunica ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rispettivamente concessi gli aiuti di cui all' e all' del regolamento (CE) n. 2225/86, nonché le somme relative a detti quantitativi.
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