Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (2) GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35. (4) GU n. L 230 del 29. 8. 1985, pag. 12.
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