Art. 7
In vigore dal 28 ago 1986
1. I nomi di unità geografiche diverse dalle regioni determinate e meno estese dei rispettivi Stati membri, che possono essere impiegati per completare la designazione di un vino spumante di qualità originario della Comunità ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n 3309/85, sono elencati nell'allegato I.
2. I vini spumanti originari di paesi terzi, di cui all', paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, paragrafo 4, primo comma, terzo trattino, paragrafo 5, primo comma, terzo trattino, paragrafo 6, primo comma, terzo trattino e paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 sono elencati nell'allegato II.
Storico versioni
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