Art. 4

Art. 4

In vigore dal 28 ago 1986
Le diciture specifiche tradizionali di cui all', paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3309/85, che possono essere usate in quanto denominazione di vendita di un v.s.q.p.r.d, sono le seguenti: a) per la Francia: - « appellation d'origine contrôlée », - « appellation contrôlée ». Tuttavia, se sull'etichetta recante la dicitura « appellation contrôlée » figura il nome di un'azienda vinicola, di una varietà di vite o di una marca, fra il termine « appellation » e il termine « contrôlée » viene ripetuto il nome della regione determinata; l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, della stessa dimensione e dello stesso colore, - « appellation d'origine du vin délimité de qualité superieure », - « Champagne »; b) per l'Italia: « denominazione d'origine controllata » e « denominazione d'origine controllata e garantita »; c) per la Grecia: « Onomasía proeléfseos elenchoméni » (denominazione d'origine controllata) e « Onomasía proeléfseos anotéras poiótitas » (denominazione d'origine controllata di qualità superiore); d) per la Spagna: « denominación de origen » e « denominación de origen calificada »; e) per il Lussemburgo: « marque nationale du vin luxembourgeois »; f) per il Portogallo: « denominaçao de origem », « denominaçao de origem controlada » e « indicaçao de proveniência regulamentada ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2707:oj#art-4