Art. 4
In vigore dal 28 ago 1986
Le diciture specifiche tradizionali di cui all', paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3309/85, che possono essere usate in quanto denominazione di vendita di un v.s.q.p.r.d, sono le seguenti:
a) per la Francia:
- « appellation d'origine contrôlée »,
- « appellation contrôlée ». Tuttavia, se sull'etichetta recante la dicitura « appellation contrôlée » figura il nome di un'azienda vinicola, di una varietà di vite o di una marca, fra il termine « appellation » e il termine « contrôlée » viene ripetuto il nome della
regione determinata; l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, della stessa dimensione e dello stesso colore,
- « appellation d'origine du vin délimité de qualité superieure »,
- « Champagne »;
b) per l'Italia:
« denominazione d'origine controllata » e « denominazione d'origine controllata e garantita »;
c) per la Grecia:
« Onomasía proeléfseos elenchoméni » (denominazione d'origine controllata) e « Onomasía proeléfseos anotéras poiótitas » (denominazione d'origine controllata di qualità superiore);
d) per la Spagna:
« denominación de origen » e « denominación de origen calificada »;
e) per il Lussemburgo:
« marque nationale du vin luxembourgeois »;
f) per il Portogallo:
« denominaçao de origem », « denominaçao de origem controlada » e « indicaçao de proveniência regulamentada ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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