Art. 8
In vigore dal 28 ago 1986
1. Entro e non oltre il 31 gennaio 1987, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino e di vino alcolizzato che formano oggetto dei contratti o delle dichiarazioni di consegna approvati.
2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, ripartiti secondo le categorie di cui all', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.
3. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati nel mese precedente e i quantitativi, espressi in alcole pure, dei prodotti ottenuti, ripartendoli come indicato al paragrafo 2.
4. Entro e non oltre il 30 settembre 1987, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza dei distillatori o degli elaboratori e le misure adottate al riguardo.
Storico versioni
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