Art. 5

Art. 5

In vigore dal 28 ago 1986
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento medesimo è pari a: - 2,85 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti al tipo A I e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica; - 3,13 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti ai tipi R I e R II, nonché per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica. Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui al primo comma entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno di entrata in distilleria di ogni partita di vino fornita. 2. L'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 2179/83 è fissato agli importi seguenti: a) per i vini di cui al paragrafo 1, primo trattino: - 2,36 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83; - 2,25 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti; - 2,25 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno; b) per i vini di cui al paragrafo 1, secondo trattino: - 2,65 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83; - 2,54 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti; - 2,54 ECU per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno. L'aiuto è versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato, nei limiti delle tolleranze di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione. 3. Il distillatore è tenuto, se del caso, a presentare all'organismo d'intervento, entro quattro mesi dalla data dell'entrata in distilleria del vino, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato da lui effettivamente pagato al produttore entro i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma. Se tale prova viene fornita entro i due mesi successivi al termine stabilito, l'organismo d'intervento provvede al recupero del 20 % dell'aiuto versato. Dopo quest'ultimo termine, l'organismo d'intervento recupera la totalità dell'aiuto. Ove si constati che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo d'acquisto, l'organismo d'intervento provvede, anteriormente al 1o giugno 1988, a versare al produttore, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore stesso, una somma equivalente all'importo dell'aiuto.
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