Art. 4

Art. 4

In vigore dal 28 ago 1986
1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 10 dicembre 1986. 2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati perlomeno: a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare, b) il nome e l'indirizzo del produttore, c) il luogo di magazzinaggio del vino, d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria, e) l'indirizzo della distilleria. 3. Al più tardi il 10 gennaio 1986, l'organismo d'intervento competente comunica agli interessati il risultato della procedura di approvazione. 4. Le operazioni di distillazione sono effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1986.
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