Art. 11

Art. 11

In vigore dal 28 ago 1986
1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il giorno 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta indicante: - i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati, - i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento ai fini della distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, - i quantitativi di acquavite di vino prodotti e i quantitativi di alcole in essi contenuti, - i quantitativi di altri prodotti aventi un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol per i quali è stato chiesto un aiuto. 2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre 1986, per la campagna viticola 1985/1986, i prezzi di vendita praticati durante tutta la campagna e le caratteristiche e i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 31 marzo 1988, i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non abbiano rispettato i loro obblighi e le conseguenti misure adottate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2705:oj#art-11