Art. 13

Art. 13

In vigore dal 25 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o settembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 164 dell'11. 6. 1985, pag. 11. (5) GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. (7) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.
Storico versioni

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