Art. 11
Prima del 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per il mese precedente:
In vigore dal 25 ago 1986
a) i quantitativi di prodotti per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla loro natura e alla zona viticola da cui provengono;
b) i quantitativi di prodotti per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti in base alla loro naturra e alla zona viticola da cui provengono.
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