Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 ago 1986
Un olio da gas destinato a subire un trattamento con acido solforico comportante l'aggiunta, al prodotto originario, di acido solforico al 98 % nella quantità di 10 l per 100 m3, vale a dire della 0,01 % in volume, seguito da una neutralizzazione con una soluzione di soda caustica al 20 % nella quantità di 38 l per 100 m3, vale a dire dello 0,038 % in volume, nonché da un trattamento ulteriore al carbone attivo in un filtro di circa 5 m3 secondo un procedimento di circolazione forzata in condizioni di pressione ottenuta con pompe, deve essere classificato nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune: 27.10 C Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi
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