Art. 2
In vigore dal 12 ago 1986
Il presente regolamento non osta alle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi terzi e che, al momento della sua entrata in vigore, erano in fase di convogliamento verso la Spagna a condizione di non poter assegnare loro un'altra destinazione e purché siano corredate del documento di importazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 288/82, rilasciato dalle autorità spagnole.
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