Art. 1
Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 578/86 viene aggiunto il seguente comma:
In vigore dal 12 ago 1986
« Tuttavia la tassa non è riscossa per le esportazioni effettuate in partenza dalle zone portuali di Cadice e di Siviglia o per via terrestre verso il Portogallo, sempreché sia fornita la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il granturco oggetto dell'esportazione in questione è d'origine spagnola ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2547:oj#art-1