Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 6 agosto 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 15. (3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 18.
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