Art. 3
In vigore dal 4 ago 1986
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, esso si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di questo periodo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. C 129 del 3. 6. 1978, pag. 3.
(3) GU n. C 257 del 26. 10. 1977, pag. 2.
(4) GU n. C 132 del 31. 5. 1985, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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