Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2858/85 è modificato come segue:
In vigore dal 28 lug 1986
1) Nell'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, nei casi in cui si applica l'articolo 2 ter, il trattamento delle carni è effettuato entro cinque mesi a decorrere dalla data della presa in consegna da parte dell'acquirente ».
2) Nell'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, nei casi in cui si applica l'articolo 2 ter, l'acquirente prende in consegna il prodotto al più tardi il 28 novembre 1986 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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