Art. 2
In vigore dal 25 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 179 del 3. 7. 1986, pag. 11.
(4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 19.
(5) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
(6) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 24.
Storico versioni
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