Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22. (4) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 12.
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