Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 1986
1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o centri di quotazione di tale Stato membro, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 43/81. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato nel modo seguente: a) in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84: quotazioni fissate per le carcasse di peso: - da 60 a meno di 100 kg della classe U; - da 100 a meno di 130 kg della classe R; - da 130 a 160 kg della classe O. La scelta delle categorie di peso, nonché la loro eventuale ponderazione sono lasciate allo Stato membro interessato, che ne informa la Commissione; b) in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 2760/75: quotazioni fissate per le carcasse della classe commerciale I. c) in Italia: - media aritmetica delle quotazioni dei suini vivi, al netto delle tasse, delle tre classi di peso 125-145 kg, 146-160 kg e 161-180 kg, fissate sui mercati, - media artimetica delle quotazioni riferite ciascuno ad un mercato; i mercati di Macerata e di Perugia sono considerati come un unico mercato, - aggiungere a questa media 10 Lit/kg di peso vivo per spese di trasporto, - conversione di questo importo in prezzo dei suini macellati mediante coefficiente 1,30. d) in Grecia: - media aritmetica delle quotazioni dei suini vivi, al netto delle tasse, della classe di peso dagli 80 ai 110 kg fissate nei centri di quotazione, - media aritmetica delle quotazioni che si riferiscono ciascuna ad uno dei centri di quotazione, - aggiungere a questa media 2,00 Dra/kg di peso vivo per spese di trasporto, - conversione di questo importo in prezzo dei suini macellati mediante coefficiente 1,22.
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