Art. 5
1. L'autorizzazione è concessa solamente:
In vigore dal 24 lug 1986
a) alle persone stabilite nella Comunità;
b) alle persone che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità doganale;
c) quando è possibile accertare che i prodotti compensatori sono stati fabbricati con merci di temporanea esportazione.
2. I casi in cui si possono applicare deroghe al paragrafo 1, lettera c) e le condizioni in cui si applicano queste deroghe sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85.
Storico versioni
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