Art. 29

Art. 29

In vigore dal 24 lug 1986
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. 2. La direttiva 76/119/CEE e le direttive adottate per la sua applicazione, nonché la direttiva 78/1018/CEE, sono abrogate con effetto al 1o gennaio 1988. I riferimenti a dette direttive devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento. 3. Le autorizzazioni concesse a norma delle disposizioni adottate in applicazione della direttiva 76/119/CEE prima del 1o gennaio 1988 sono revocate al più tardi il 31 dicembre 1988 se non possono essere mantenute in virtù del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. C 153 dell'11. 6. 1983, pag. 6, e GU n. C 203 del 29. 7. 1983, pag. 16. (2) GU n. C 46 del 20. 2. 1983, pag. 113, e GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 102. (3) GU n. C 57 del 29. 2. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58. (5) GU n. L 347 del 3. 12. 1981, pag. 32. (6) GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 33. (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 1. (1) GU n. L 134 del 31. 1. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 112 del 25. 4. 1985, pag. 50.
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