Art. 16
In vigore dal 24 lug 1986
1. Il sistema degli scambi standard consente, alle condizioni del presente titolo, applicabili a complemento delle disposizioni che precedono, che una merce importata, qui di seguito denominata « prodotto di sostituzione », si sostituisca ad un prodotto compensatore.
2. L'autorità doganale consente il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consiste nella riparazione di merci comunitarie diverse da quelle soggette alla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
3. L'autorità doganale consente che i prodotti di sostituzione siano importati in via anticipata rispetto all'esportazione delle merci di temporanea esportazione, alle condizioni da essa stabilite (importazione anticipata).
L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo dei dazi all'importazione. Tale garanzia è svincolata previo pagamento dei dazi all'importazione esigibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2473:oj#art-16