Art. 1
In vigore dal 24 lug 1986
1. Per il raccolto 1985 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo della Comunità, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, per i gruppi di varietà elencati in allegato.
2. L'importo dell'aiuto è fissato al livello indicato nell'allegato.
Storico versioni
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