Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE (1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 10. (3) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8. (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15.
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