Art. 2
In vigore dal 22 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
(1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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