Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:
In vigore dal 22 lug 1986
1) il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
« 1. Il presente regime si applica nel periodo 1o gennaio 1984 - 31 dicembre 1988.
I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:
- 83 000 t nell'anno civile 1984,
- 81 000 t nell'anno civile 1985,
- 79 000 t nell'anno civile 1986,
- 76 500 t nell'anno civile 1987,
- 74 500 t nell'anno civile 1988. »;
2) all'articolo 3, paragrafo 2, i termini « del livello del prezzo d'intervento comunitario per il burro » sono sostituiti dai termini « delle condizioni d'intervento per il burro nella Comunità. »;
3) l'articolo 4 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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