Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

In vigore dal 22 lug 1986
1) il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: « 1. Il presente regime si applica nel periodo 1o gennaio 1984 - 31 dicembre 1988. I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti: - 83 000 t nell'anno civile 1984, - 81 000 t nell'anno civile 1985, - 79 000 t nell'anno civile 1986, - 76 500 t nell'anno civile 1987, - 74 500 t nell'anno civile 1988. »; 2) all'articolo 3, paragrafo 2, i termini « del livello del prezzo d'intervento comunitario per il burro » sono sostituiti dai termini « delle condizioni d'intervento per il burro nella Comunità. »; 3) l'articolo 4 è soppresso.
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