Art. 5

Art. 5

In vigore dal 21 lug 1986
Gli Stati membri segnalano alla Commissione tutti i pescherecci battenti la loro bandiera che intendono dedicarsi alla pesca o alla trasformazione del pesce di mare nella zona di cui all', paragrafo 1, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività o, eventualmente, al più tardi il 20o giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni: a) nome del peschereccio; b) numero d'immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti; c) porto d'immatricolazione del peschereccio; d) nome del proprietario o del noleggiatore; e) dichiarazione secondo la quale il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione; f) principali specie che il peschereccio intende catturare nella zona di regolamentazione: g) sottozone in cui il peschereccio intende operare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2334:oj#art-5