Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
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