Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8.5.1986, pag. 19. (3) GU n. L 84 del 31.3.1978, pag. 19. (4) GU n. L 103 del 19.4.1986, pag. 29. ALLEGATO >PIC FILE= "T0033549"> >PIC FILE= "T0033550">
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